3.1.P Informazioni per omesso pagamento
In caso di errori od omissioni è possibile utilizzare lo strumento del ravvedimento operoso per sanare le eventuali inadempienze, sempre che non siano già state attivate da parte dell'ufficio le dovute attività di accertamento.
Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell’invito di pagamento inviato per posta semplice, è notificato sollecito per omesso o insufficiente pagamento. L’atto indica l’importo della tassa non versata, con addebito delle spese di notifica, e definisce il termine per eseguire il versamento, decorso il quale, in caso di inadempimento, si procederà all’emissione dell’accertamento esecutivo con irrogazione della sanzione per omesso pagamento di cui all’art.13 del D.Lgs. 471/1997, oltre agli interessi di mora e aggravio delle spese di riscossione.
In caso di omessa presentazione della denuncia, il Comune procederà al recupero di quanto dovuto con emissione di avviso di accertamento esecutivo, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge (art.1 comma 701 L.147/13, l'art.1 commi da 161 a 170 L.296/06 e i Decreti Legislativi nn. 471, 472, 473 del 18/12/1997). Il tributo oggetto di accertamento deve essere versato nei termini e con le modalità di pagamento indicate nel provvedimento e gli atti di accertamento diventati definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive, consentendo l'ordinario calcolo della relativa tassa.
Sugli accertamenti e sulla riscossione coattiva è ammessa la possibilità di rateizzazione la somma dovuta come previsto dal vigente “REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI” approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.13 del 03/07/2020.